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Lo statuto

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

1.1) È costituita un’Associazione senza scopo di lucro, denominata “ Motor Valley Development”, in forma abbreviata “MVD”.

1.2) L’Associazione ha sede a Bologna presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna

ART. 2 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

2.1) L’Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge lo sviluppo e l’organizzazione dell’offerta tematica del settore motoristico della Regione Emilia-Romagna in coordinamento con APT Servizi e il suo piano di promozione turistica approvato con delibera della Regione Emilia-Romagna. Il principio alla base dell’associazione è quello di offrire al mercato turistico, l’insieme delle attività dei vari soci in modo omogeneo ed efficace, sia a livello nazionale che internazionale, affinché possano diventare parte integrante del prodotto turistico regionale.

2.2) Ai suddetti fini, ciascun socio dovrà adoperarsi per fornire in modo tempestivo e completo le informazioni richieste e attenersi ad un Disciplinare che garantisca un adeguato standard di qualità e servizio alla globalità dell’offerta.

2.3) L’Associazione si propone inoltre di diffondere la ricerca e la conoscenza della cultura del settore motoristico, attraverso iniziative di comunicazione dirette (pubblicità, realizzazione di audiovisivi ecc) o indirette (relazioni coi media e coi new media utilizzando le tecnologie)

2.4) Per il raggiungimento dei suoi scopi di cui all’art. 2, l’Associazione potrà tra l’altro:

  • svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, degli audiovisivi in genere, della comunicazione multimediale in internet ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili);

  • organizzare eventi utili al raggiungimento degli obiettivi promozionali del settore motoristico di Territorio.

TITOLO II – SOCI

ART. 3 – ASSOCIATI – CONDIZIONI DI AMMISSIONE

3.1) Possono aderire all’Associazione persone fisiche e giuridiche, enti e società che svolgano una attività di tipo motoristico, nella Regione Emilia-Romagna. Possono essere soci:

  1. soggetti che per notorietà, reputazione ed organizzazione, rappresentino una realtà attrattiva organizzata per il turismo di Territorio (quali Aziende, Musei, Autodromi);

  2. soggetti che alimentano, attraverso eventi, collezionismo e attività culturali, la passione per il motorismo;

  3. soggetti che operano come specialisti (officine e carrozzerie specializzate nel restauro o nelle attività di competizione e trasformazione, scuderie, club di marca o di attività ecc);

  4. soggetti interessati a sostenere l’Associazione e i suoi scopi, pur non essendo attivi nel settore motoristico, quali a titolo esemplificativo le università, i centri di ricerca, gli istituti di credito, ed altri soggetti privati interessati alle attività motoristiche, al loro studio e sviluppo.

3.2) I soci sono di tre categorie:

  1. soci fondatori;

  2. soci ordinari;

  3. soci sostenitori.

3.3) Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo.

3.4) Sono soci ordinari i soggetti rientranti nella categoria a) dell’articolo 3.1, o comunque i soggetti che il Consiglio Direttivo valuterà che abbiano i requisiti per rientrare in detta categoria, i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione con diritto di voto.

3.5) Sono soci sostenitori i soggetti rientranti nella categoria b) o c) o d) dell’articolo 3.1, i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione partecipando solo occasionalmente alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, e senza diritto di voto.

3.6) I soci ordinari e sostenitori verseranno una quota annuale, come contributo ai servizi forniti dall’Associazione, per l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

3.7) Per divenire socio dell’Associazione, l’interessato deve presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo, specificando la categoria di appartenenza (socio ordinario o sostenitore); la domanda di adesione comporta accettazione dello Statuto, del Codice di Comportamento, del Disciplinare e dei Regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo definirà la categoria di appartenenza (socio ordinario o sostenitore).

ART. 4 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

4.1) I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso o esclusione.

4.2) L’associato ha la facoltà di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dando comunicazione all’Associazione mediante raccomandata a/r o pec. Il recesso avrà efficacia immediata, ma il socio uscente sarà comunque tenuto a corrispondere all’Associazione la quota annuale per l’esercizio in corso.

4.3) L’Associato cessa di far parte dell’Associazione per esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi, tra i quali il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

  1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare, di ogni Regolamento interno, nonché alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;

  2. non fornisca, in modo sistematico ed ingiustificato, le informazioni utili alla creazione dell’offerta turistica;

  3. non ottemperi al pagamento della quota sociale.

Prima della delibera assembleare di esclusione, il Consiglio Direttivo è tenuto a dare al socio da escludere comunicazione scritta, mediante raccomandata a/r o pec, almeno trenta giorni prima della convocazione dell’Assemblea, in modo tale da consentire a quest’ultimo di far pervenire, almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea, eventuali controdeduzioni.

4.4) Gli Associati receduti o esclusi non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti per l’esercizio in corso.

ART. 5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

5.1) L’adesione all’Associazione assicura a tutti i soci il diritto di partecipare all’Assemblea e di essere informati delle attività, iniziative ed eventi realizzati da parte dell’Associazione, nonché di prendere parte alle attività, iniziative ed eventi promossi dall’Associazione come aperti a tutti gli Associati.

Il diritto di voto in assemblea spetta agli associati delle categorie i), ii) e iii) dell’articolo 3.1.

ART. 6 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1) Ogni Associato si impegna ad osservare il presente Statuto, il Codice di Comportamento, il Disciplinare, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione. Si impegna altresì a collaborare con l’Associazione con spirito di solidarietà, imprenditorialità e proattività per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

 

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

7.1) Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • il Presidente Onorario.

ART. 8 – L’ASSEMBLEA

8.1) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci, anche privi di diritto di voto. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio e del Programma di attività, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno un decimo degli associati o due membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità.

8.2) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata tramite e-mail con notifica di lettura inviata all’indirizzo comunicato in sede di iscrizione (salve successive modifiche) e reca l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione; tale convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea.

8.3) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, con almeno un quarto dei soci con diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, con almeno metà più uno dei soci con diritto di voto.

Entrambe le Assemblee deliberano a maggioranza degli Associati intervenuti con diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

8.4) Le riunioni delle Assemblee devono risultare da apposito verbale trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.

8.5) I compiti dell’Assemblea ordinaria sono i seguenti:

  • nominare i membri del Consiglio Direttivo, con votazioni separate delle singole categorie di soci (fondatori e ordinari), ai fini di cui all’articolo 9.1);

  • deliberare sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;

  • deliberare sulla relazione del Presidente in ordine all’attività svolta nell’anno in corso;

  • approvare il rendiconto economico e finanziario della gestione;

  • approvare Regolamenti, Disciplinari, il Codice di Comportamento e qualsiasi altro documento a contenuto organizzativo ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, nonché le loro modifiche o abrogazioni;

  • deliberare l’esclusione di un associato.

8.6) I compiti dell’Assemblea straordinaria sono i seguenti:

  • deliberare sulle modifiche dello Statuto;

  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

8.7) L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di entrambi, dal Segretario Generale ove nominato; in difetto, è presieduta dal soggetto indicato dall’Assemblea.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi, di cui tre nominati dai Soci Fondatori (tra i quali il Presidente) e due dai Soci Ordinari, tenendosi a tal fine assemblee separate.

9.2) La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea, salvo per il primo Consiglio Direttivo, che sarà composto da cinque membri nominati dai Soci Fondatori nell’atto costitutivo.

9.3) Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni.

9.4) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente e un VicePresidente nonché, ove lo ritenga necessario e/o opportuno, un Segretario Generale e un Tesoriere.

9.5) Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione e gestione dell’Associazione ed, in particolare, fra gli altri compiti provvede a:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea:

  • redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto;

  • predisporre lo schema di bilancio;

  • predisporre Regolamenti, Disciplinari, il Codice di Comportamento e qualsiasi altro documento a contenuto organizzativo ritenuto necessario;

  • deliberare sulle domande di nuove adesioni, assegnando la categoria di appartenenza (socio ordinario o sostenitore);

  • fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;

  • fissare la quota annuale di adesione all’Associazione, eventualmente diversa per le due categorie dei soci ordinari e dei soci sostenitori;

  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea dei soci;

  • nominare il Presidente, il VicePresidente, il Presidente Onorario, nonchè il Segretario Generale e il Tesoriere di cui all’art.9.4.

9.6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Segretario Generale ove nominato; in difetto, è presieduto dal soggetto indicato dal Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo ogni qualvolta il Presidente o un altro Consigliere ne faccia richiesta, mediante avviso trasmesso via e-mail con notifica di lettura per ciascun Consigliere, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei votanti e, in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale trascritto nel libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

9.7) Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio può provvedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere. Il consigliere cooptato resta in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

ART. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

10.1) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nominati dai Soci Fondatori, a maggioranza dei suoi membri.

Il VicePresidente è nominato dal Consiglio Direttivo che lo elegge a maggioranza dei suoi membri.

10.2) Il Presidente dovrà avere caratteristiche di rappresentatività e professionalità tali da contribuire in modo significativo ad accrescere la visibilità e la credibilità istituzionale dell’Associazione.

10.3) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di resistere in giudizio.

10.4) Il potere di firma degli atti dell’Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo a persona da lui nominata facente parte del Consiglio Direttivo.

10.5) Il Presidente ha il compito di:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

  2. indirizzare e sovraintendere l’attività dell’Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;

  3. redigere con il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo, il preventivo delle spese ed il rendiconto di gestione. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, il preventivo ed il rendiconto sono presentati dal Presidente all’Assemblea insieme ad una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.

10.6) In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri possono essere esercitati dal VicePresidente.

10.7) Il Presidente e il VicePresidente rimangono in carica per due anni come il Consiglio Direttivo che li ha nominati e decadono con esso.

ART. 11 – PRESIDENTE ONORARIO

11.1) Il Presidente Onorario è una personalità di riconosciuto prestigio del mondo motoristico nominato dal Consiglio Direttivo.

11.2) Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

 

TITOLO IV – PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12 – PATRIMONIO

12.1) Il patrimonio dell’Associazione è destinato allo svolgimento di tutte le proprie attività ed è costituito:

  • da tutti i contributi, a qualsiasi titolo acquisiti;

  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

13.1) L’associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

  • quote associative annuali versate dagli Associati

  • entrate derivanti da prestazioni di servizi;

  • contributi degli aderenti e/o privati;

  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

13.2) Tutte le entrate dell’Associazione saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione e non possono essere distribuite agli Associati.

ART. 14 – GESTIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

14.1) L’esercizio sociale, salvo il primo, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2) Il bilancio è approvato dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio solare.

14.3) L’amministrazione e la tenuta contabile è affidata a soggetto incaricato, secondo le direttive del Presidente.

 

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

15.1) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, secondo le determinazione dell’Assemblea straordinaria.

ART. 16– CONTROVERSIE

16.1) Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o esecuzione dell’Atto costitutivo, dello Statuto, del Codice di Comportamento, del Disciplinare e di Regolamenti interni è demandata ad un arbitrato rituale secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Bologna.

ART. 17 – RINVIO

17.1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia

 Elenco dei soci

  • Automobili Lamborghini spa
  • Pagani Automobili spa
  • Dallara Automobili spa
  • Fondazione Ducati
  • Ass. Sotto il Segno del Toro aps
  • Formula Imola spa
  • Santa Monica spa
  • Aerautodromo Modena spa
  • So.Ge.S.A. srl
  • Dorado C.I.G.S. spa
  • Aldo Drudi Studio Grafico
  • Scuderia Tricolore asd
  • Fondazione casa di Enzo Ferrari Museo

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